Le recenti iniziative e decisioni assunte dalla Procura e dal Tribunale di Milano nei confronti di Glovo/Foodinho/Deliveroo e dei grandi brand della Moda hanno portato al centro del dibattito un tema che non può essere affrontato né con riflessi ideologici né con automatismi repressivi.

La tesi che qui si propone è lineare. Milano ha intercettato un problema reale, e sarebbe intellettualmente poco serio negarlo. Ma la risposta costruita attraverso la combinazione, o talora la confusione, di strumenti giuridici differenti rischia di alterare i confini tra diritto penale del lavoro, misure di prevenzione antimafia e responsabilità amministrativa degli enti. Il punto, dunque, non è se lo sfruttamento esista, ma se l’ordinamento possa reagirvi senza perdere la propria architettura garantistica e senza trasformare il deficit di compliance in una categoria aperta di pericolosità economica.

I. Il sistema del “controllo giudiziario”. Spoiler: non è mai mite.

La legge n. 199 del 2016 non si è limitata a riformare l’art. 603-bis c.p. ma ha costruito un microsistema speciale. I lavori prepartori ricordano che tra i corollari delle modifiche penali vi sono, da un lato, la previsione del possibile controllo giudiziario dell’azienda nel corso del procedimento penale per caporalato, con nomina di uno o più amministratori giudiziari scelti tra gli iscritti all’albo; dall’altro, l’inserimento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel catalogo del d.lgs. 231/2001, con sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote ex art. 25-quinquies.

Non si tratta di un dettaglio. Per il caporalato, il Parlamento ha previsto una misura reale-processuale propria, pensata per evitare che il sequestro dell’azienda produca effetti distruttivi sull’occupazione e sul valore del complesso aziendale, e al tempo stesso ha attratto la previsione nel sistema della responsabilità da reato degli enti. In altri termini, il legislatore ha già effettuato, per il 603-bis, il bilanciamento tra esigenza repressiva, continuità aziendale e responsabilità organizzativa.

Questo dato dovrebbe avere un peso decisivo nella ricostruzione sistematica. Se il reato di caporalato dispone già di una misura speciale di controllo dell’azienda e di un autonomo canale di imputazione dell’ente, l’uso di istituti collocati nel codice antimafia non può essere trattato come una naturale estensione, ma deve essere rigorosamente giustificato. Qui, invece, pare che la prassi milanese tenda a muoversi come se tutti questi strumenti fossero fungibili. Ed è precisamente questa fungibilità implicita che merita attenzione a mio avviso.

II. La legge 199 del 2016 come lex specialis (non ablatoria) di sistema

L’art. 3 della legge n. 199 del 2016 stabilisce che nei procedimenti per i reati previsti dall’art. 603-bis c.p., ricorrendo i presupposti cautelari, il giudice disponga, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato; quando l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.

La ratio è evidente: il legislatore non ha voluto lasciare il giudice penale dinanzi all’alternativa secca tra inerzia e ablazione. Ha costruito uno strumento di continuità assistita, ovvero di bonifica interna dell’organizzazione in sede penale, pensato proprio per il reato di caporalato. La scelta è sistematicamente coerente. Se il problema è lo sfruttamento lavorativo prodotto nell’ambito di una impresa operante nel mercato legale, la risposta può e deve essere calibrata dentro il procedimento penale, mediante un controllo che preservi l’azienda ma ne corregga i meccanismi patologici.

È per questo che l’uso “espansivo” di altri strumenti appare discutibile. Non già perché il legislatore abbia blindato il sistema in senso esclusivo, ma perché la presenza di una disciplina speciale dovrebbe quantomeno frenare il riflesso di cercare, nel sottosistema antimafia, una misura percepita come più duttile o più penetrante. Come noto, quando esiste una lex specialis, l’interprete non può comportarsi come se non esistesse. Dovrebbe risultare lineare.

III. L’art. 34-bis non è una clausola generale di igiene aziendale

L’art. 34-bis del codice antimafia, nella sua formulazione vigente, è più netto di quanto spesso si riconosca nel dibattito. La norma stabilisce che, quando l’agevolazione prevista dall’art. 34 risulta occasionale, il tribunale dispone anche d’ufficio il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività.

Questo inciso finale è il cuore della disposizione. Il controllo giudiziario antimafia non nasce come misura generale di correzione dell’illegalità economica. Nasce come misura di bonifica dell’impresa esposta a rischio di infiltrazione mafiosa, in funzione alternativa rispetto all’amministrazione giudiziaria più invasiva. Il controllo giudiziario mira al recupero delle imprese infiltrate, come forma di “vigilanza prescrittiva” destinata a operare nei casi in cui l’agevolazione mafiosa sia occasionale, mentre l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 è destinata ai casi in cui l’agevolazione o l’infiltrazione non siano occasionali. Ma sempre di infiltrazione mafiosa si parla.

Se questo è il presupposto genetico della norma, il suo impiego fuori dall'ambito oggettivo pone un problema strutturale. Non basta dire che l’impresa ha controlli insufficienti, che la supply chain è opaca o che il management ha sottovalutato il rischio-lavoro. Occorre spiegare perché si sia in presenza, non di una generica patologia aziendale, ma di un quadro in cui il controllo giudiziario antimafia conservi il suo fondamento tipico: l’occasionalità dell’agevolazione e il concreto pericolo di infiltrazione mafiosa. Quando questo nesso si allenta, il 34-bis muta funzione. E se muta funzione, muta anche giustificazione.

IV. L’art. 34 e l’amministrazione giudiziaria: l’altro versante del problema

La questione si complica ulteriormente guardando all’art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2011, cioè all’amministrazione giudiziaria delle aziende e dei beni connessi ad attività economiche. L’art. 34 opera quando l’agevolazione o l’infiltrazione mafiosa o criminale non è occasionale; e le fonti evidenziano che il catalogo richiamato dall’art. 34 include, tra gli altri, anche il delitto di cui all’art. 603-bis c.p.

È qui che si innesta la linea milanese maturata nei casi logistica, vigilanza e moda. In alcune vicende vi sono state richieste di amministrazione giudiziaria ex art. 34, in altre decreti di controllo giudiziario L. n. 199 del 2016, in altre ancora iniziative 231 o misure cautelari di natura diversa. Nella prospettiva della Procura, il pattern comune sarebbe quello della lead firm che esternalizza integralmente la produzione o il servizio e agevola “colposamente” il fenomeno a causa di deficit organizzativi e di controllo sui fornitori.

Questa osservazione, tuttavia, può essere letta in due modi opposti. In una prima lettura, favorevole alla Procura, essa dimostrerebbe la capacità della giurisdizione di inseguire le nuove forme della devianza organizzativa. In una seconda lettura, assai più critica, mostrerebbe invece la progressiva tendenza a trasformare il deficit di controllo interno nel presupposto di una misura di prevenzione originariamente pensata per tutt'altro. È questa seconda lettura che, sul piano della rigorosità formale, mi sembra più convincente.

V. Il grimaldello dell’“agevolazione colposa”

Il punto più delicato, e per certi versi più insidioso, è la categoria dell’agevolazione colposa. Nei casi milanesi della moda essa è stata costruita, nella sostanza, come incapacità dell’impresa capofila di presidiare efficacemente la filiera, con la conseguenza che la carenza di modelli organizzativi e la presenza di sistemi di controllo inefficienti tendono a essere lette come elementi sufficienti per integrare i presupposti della misura. Non a caso parte della dottrina ha manifestato forti perplessità su questa torsione, e ricorda il rischio che, applicando la misura di prevenzione, si finisca per “negoziare” l’impunità dell’ente al di fuori della fase giurisdizionale propria del d.lgs. 231/2001, con conseguente disapplicazione dell’obbligatorietà dell’azione penale nei suoi confronti.

La critica è molto più radicale di quanto possa sembrare a prima vista. Se il difetto di compliance nella gestione della supply chain viene elevato a sintomo sufficiente di agevolazione colposa in senso prevenzionale, la misura antimafia cessa di reagire a un rapporto patologico con soggetti criminali e comincia a reagire ad un generico scostamento da uno standard ideale di organizzazione. A quel punto il passaggio dal diritto della prevenzione al diritto della buona gestione è compiuto. Ma un ordinamento liberale non conosce, almeno in linea di principio, un potere giudiziario generale di commissariamento della cattiva organizzazione.

Per questo la categoria dell’agevolazione colposa va maneggiata con estrema cautela. È una categoria che, se non rigidamente ancorata a presupposti normativi qualificati, tende a trasformarsi in un contenitore di riempimento ex post. La cattiva governance, la sottovalutazione del rischio, l’outsourcing spinto, l’asimmetria informativa tra vertice e terminale della filiera possono rilevare molto. Ma non tutto ciò che rileva in termini di colpa organizzativa deve automaticamente trasmigrare nel terreno delle misure di prevenzione antimafia.

VI. La 231 come sede propria della colpa di organizzazione

Il punto forse più forte, in una prospettiva di corretto inquadramento, è proprio questo: se il problema è la colpa di organizzazione dell’impresa, il luogo sistematicamente naturale della contestazione è il d.lgs. 231/2001, non la prevenzione antimafia. Lo dice, prima ancora della teoria, il legislatore del 2016, che ha inserito il 603-bis tra i reati presupposto dell’art. 25-quinquies. Lo dicono i lavori preparatori laddove ricordano l’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato e il possibile controllo giudiziario dell’azienda nel procedimento penale: il commissario giudiziale è misura sostitutiva dell’interdizione, applicata dal giudice penale, soprattutto quando si tratti di evitare rilevanti ripercussioni sull’occupazione o in presenza di enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità.

Il sistema, dunque, esiste già. Ed è un sistema nel quale l’ente può difendersi dentro una cornice di garanzie tipiche: contestazione del reato presupposto, verifica dell’interesse o vantaggio, esame del modello organizzativo, accertamento dell’idoneità esimente, eventuale applicazione di misure cautelari o sostitutive disciplinate dal medesimo sottosistema. Quando, invece, si preferisce il canale della prevenzione, la discussione si sposta su presupposti più elastici, su standard probatori diversi e su un terreno in cui il rischio reputazionale e gestorio si manifesta ben prima dell’accertamento pieno della responsabilità.

La sovrapposizione dei due piani, perciò, non è un dettaglio tecnico ma un problema di architettura costituzionale. Se la colpa organizzativa è il centro del rimprovero, essa va discussa nella sede in cui il legislatore ha previsto il suo statuto: la 231. Se la si trasforma in agevolazione prevenzionale, si altera il rapporto tra legalità, tipicità e procedura.

VII. La tentazione della supplenza giudiziaria

Un altro aspetto che impone prudenza è la qualità tipica del reato di caporalato. I concetti di “sfruttamento lavorativo” e di “approfittamento dello stato di bisogno” presentano margini di vaghezza tali da costringere l’interprete a un ruolo di supplenza giudiziaria che travalica i limiti garantistici entro cui dovrebbe iscriversi ogni intervento repressivo.

La stessa linea critica riemerge in contributi più recenti. Il saggio di Flick e Pujia su Sistema Penale osserva che la scarsa qualità delle condizioni di lavoro e le paghe basse sono fenomeni diffusi nel contesto globalizzato del lavoro e che l’estensione della fattispecie esistente, in assenza di efficaci politiche del lavoro e sociali, rischia di diventare il sintomo di una politica criminale miope; gli autori richiamano inoltre la maggiore discrezionalità affidata al giudice dalla tecnica legislativa del 2016.

Questa osservazione conta moltissimo nei casi Glovo e Deliveroo ad esempio. Le cronache riferiscono di retribuzioni inferiori, in alcuni casi, fino al 90% rispetto alla soglia di povertà e alla contrattazione collettiva, e riportano un uso esplicito dell’art. 36 come parametro di legalità sostanziale del modello retributivo. Ma proprio qui si apre il problema. Se il diritto penale e le misure di controllo giudiziario vengono caricati del compito di supplire all’assenza di uno standard legislativo generale sul salario minimo o sul trattamento economico nel lavoro di piattaforma, il rischio di “normazione giudiziaria” cresce in modo esponenziale. Il punto non è negare la forza dell’art. 36; il punto è evitare che esso diventi, in via giurisprudenziale e in sede cautelare, il sostituto di una disciplina legislativa mancante.

VIII. Glovo e Deliveroo come casi di stress test del sistema

Le iniziative milanesi del 2026 hanno una forza simbolica enorme proprio perché cadono nel punto di massimo attrito tra questi sottosistemi. Nel caso Foodinho, ANSA riferisce che il GIP di Milano ha convalidato il provvedimento disposto in via d’urgenza dal pm Storari; nello stesso filone, la Procura aveva parlato di 40.000 rider impiegati in Italia, paghe sotto la soglia di povertà e compensi anche di 2,50 euro a consegna. Per Deliveroo, ANSA e Rai riportano che il controllo giudiziario è stato disposto per caporalato, con l’indicazione di migliaia di rider coinvolti, di paghe sotto la soglia di povertà e di una politica d’impresa reputata incompatibile con la legalità costituzionale.

Questi dati, sul piano dell’impatto pubblico, sono assai pungenti. Ma proprio per questo la reazione difensiva dell’impresa non può essere solo reputazionale. Deve essere sistematica. Deve domandare, prima di tutto, quale misura sia stata realmente azionata; quale ne sia il preciso fondamento normativo; se si stia operando entro il perimetro della legge n. 199 del 2016 oppure attraverso un’estensione dei moduli di prevenzione; e se il passaggio dalla contestazione del 603-bis alla compressione del governo societario sia stato sorretto da presupposti tipici oppure da valutazioni sostanzialmente equitative.

È qui che la difesa tecnica può fare la differenza. Non sul terreno della negazione del fatto, ma su quello della corretta qualificazione dello strumento. Perché, se si accetta senza resistenza la fungibilità tra art. 3 della legge n. 199 del 2016, art. 34, art. 34-bis e d.lgs. 231, il dibattito si sposta immediatamente dal “se” del potere giudiziario al solo “quanto” del suo esercizio. E, in quel momento, l’impresa ha già perso la battaglia più importante: quella dei confini.

IX. Il ruolo dell’amministratore giudiziario e il falso mito della misura “mite”

Un ulteriore equivoco, tipico non solo del discorso pubblico, consiste nel presentare queste misure come interventi “miti” o meramente correttivi. La definizione è fuorviante. Anche laddove non vi sia spossessamento pieno, il controllo giudiziario e l’amministrazione giudiziaria comportano un’incidenza fortissima sul governo dell’impresa, sul suo standing reputazionale, sui rapporti con il mercato, sugli stakeholder, sui finanziatori, sui partner industriali e sul personale apicale. Tra queste misure, quella più tenue, in astratto, consiste nel controllo giudiziario, ovvero una vigilanza prescrittiva svolta da un commissario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall’interno l’adempimento di obblighi di compliance imposti dall’autorità giudiziaria.

Per un’impresa di piattaforma, poi, questa incidenza è ancora più intensa. Perché il vero cuore del business non è il magazzino o il capannone, ma l’algoritmo, il sistema di ranking, le regole di ingaggio dei rider, i parametri di allocazione del rischio, la struttura dei compensi. Ciò significa che il “controllo” non si limita a presidiare la legalità periferica: entra, inevitabilmente, nel codice organizzativo della società. E quando il potere giudiziario entra nel codice organizzativo dell’impresa, non siamo più nel mondo delle misure leggere.

Da questo punto di vista, la preparazione difensiva non può fermarsi alla fase patologica. L’impresa deve saper leggere per tempo il rischio di slittamento da compliance a prevenzione. E la difesa deve essere costruita da chi padroneggia insieme diritto penale dell’economia, misure di prevenzione, 231, governance delle filiere e amministrazione giudiziaria. Altrimenti si finisce per combattere una misura complessa con argomenti semplificati.

X. La linea difensiva corretta: non negare il problema, contestare la torsione del sistema

La linea difensiva più solida non è negazionista. Non dice che lo sfruttamento non esiste o che il problema è solo mediatico. Una simile difesa sarebbe non solo eticamente fragile, ma anche tecnicamente perdente. La linea difensiva seria è un’altra: riconoscere la rilevanza del fenomeno e, proprio per questo, pretendere che sia affrontato con gli strumenti giusti, entro i confini disegnati dal legislatore.

Questo significa, in concreto, almeno quattro cose. Significa sostenere che il caporalato dispone già di una disciplina speciale e che tale specialità non può essere svuotata da usi promiscuamente espansivi del codice antimafia. Significa ribadire che il controllo giudiziario antimafia ha come presupposto un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa e non una generica inadeguatezza dei controlli aziendali. Significa affermare che la colpa di organizzazione dell’ente ha una propria sede naturale nel d.lgs. 231/2001 e non può essere trasferita senza costo sistemico sul terreno della prevenzione. E significa, infine, opporsi all’idea che l’art. 36 Cost. possa essere trasformato, in assenza di mediazione legislativa, in un parametro penale mobile di imputazione del modello di business.

È qui che si misura la qualità della difesa d’impresa. Non nella capacità di guadagnare tempo, ma in quella di ricondurre il giudizio entro il suo recinto normativo. In un contesto nel quale la Procura di Milano ha costruito un modello investigativo riconoscibile e mediaticamente forte, la risposta dell’impresa non può essere improvvisata. Deve avere spessore sistematico. Deve saper smontare le sovrapposizioni. Deve mostrare dove la prassi stia oltrepassando il perimetro genetico degli istituti che utilizza.

XI. Conclusione

Le vicende milanesi sulla moda, sulla logistica e ora sulle piattaforme del delivery hanno avuto il merito di mostrare che lo sfruttamento contemporaneo non si annida solo nei margini del mercato, ma può essere generato anche nel cuore di modelli di impresa sofisticati e profittevoli. Questo dato, da solo, basta a spiegare perché il tema non possa essere trattato con leggerezza. Ma proprio la gravità del fenomeno impone di tenere fermo un punto: la risposta dell’ordinamento non può legittimare una progressiva confusione tra sottosistemi diversi.

Quando il caporalato viene affrontato mediante la sovrapposizione tra misura speciale del 2016, prevenzione antimafia e responsabilità 231, il rischio non è solo teorico. È il rischio di un diritto penale dell’economia sempre più governato da categorie elastiche, di una prevenzione sempre più attratta verso la correzione generale della cattiva organizzazione e di un’impresa sempre più esposta a un potere giudiziario che, nel nome della bonifica, si trasforma in regolatore sostitutivo del mercato del lavoro.

Il punto, allora, non è prendere le difese dello sfruttamento. Il punto è prendere sul serio il diritto. Perché solo un diritto che rispetta i propri confini è in grado di colpire efficacemente l’illegalità senza dissolvere, insieme a essa, le garanzie dell’impresa legale. E oggi, più che mai, è esattamente su questo crinale che si gioca la partita.