Successivamente ai due contributi sulla riforma del danno erariale – la cosiddetta legge Foti – pubblicati su questa piattaforma il 2 e l’11 maggio scorsi, la dottrina e la giurisprudenza hanno ripreso, talvolta con significativa coincidenza lessicale, o sviluppato alcuni dei nuclei tematici allora proposti.
Un primo punto riguarda il destino del danno non recuperato.
Nel contributo del 2 maggio scrivevo:
«Il danno erariale, quando non viene recuperato dal responsabile, non evapora. Resta nell’amministrazione. Resta nel bilancio pubblico. Resta nella comunità».
Nel successivo studio di Avallone, Carino e Notti, pubblicato il 7 agosto su ItaliAppalti, si legge che il limite patrimoniale «sposta il danno residuo» e che «la parte restante non evapora», ma rimane in capo all’amministrazione e, in definitiva, alla collettività.
Il secondo nucleo riguarda la responsabilità erariale come strumento di distribuzione del rischio pubblico.
Nei due articoli proponevo di leggere la riforma come scelta relativa alla quota di rischio da lasciare sull’agente e a quella da trasferire sull’apparato e sulla collettività, definendo il massimale una “tecnica di allocazione del rischio”.
Il contributo di ItaliAppalti dedica un paragrafo proprio alla «responsabilità erariale come tecnica di allocazione del rischio pubblico». La stessa prospettiva emerge dall’ordinanza n. 10/2026 della II Sezione centrale d’appello della Corte dei conti, che esamina la distribuzione del rischio tra responsabile e amministrazione e la parte del danno destinata a restare sul bilancio pubblico.
Un’ulteriore consonanza riguarda il rapporto tra riduzione della responsabilità e qualità della decisione.
Nel primo articolo osservavo:
«Non basta dire al funzionario: “se sbagli gravemente, pagherai meno”. Bisogna metterlo nelle condizioni di sbagliare meno».
Nel successivo contributo dottrinale si legge, con formulazione particolarmente vicina, che «non basta dire al funzionario che rischierà di meno», dovendosi rendere prevedibili condizioni, parametri e limiti della responsabilità. Analogamente, alla prospettata possibilità che il controllo preventivo trasformasse la “paura della firma” in una “caccia al visto” corrisponde la successiva riflessione sul parere che può divenire una «procedura di scarico» e una diversa forma di amministrazione difensiva.
Il contributo dell’11 maggio aveva poi affrontato il confronto con la responsabilità civile dei magistrati, precisandone differenze e limiti, per sostenere che il massimale non costituisce in astratto un tabù costituzionale, ma deve essere valutato nella concreta architettura della riforma.
Il 3 giugno Sergio Foà ha parlato di una “osmosi” tra i due modelli. La Sezione Piemonte, con l’ordinanza n. 15/2026, ha successivamente distinto il limite fisso del 30% da quello rapportato alla retribuzione, ritenendo quest’ultimo astrattamente riconducibile a un criterio di equa distribuzione del rischio.
Infine, la necessità di valutare congiuntamente massimale, tipizzazione della colpa grave, controlli preventivi, assicurazione e retroattività – anziché isolare la singola disposizione – è divenuta uno dei punti centrali delle successive ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale.
Questi sviluppi consentono oggi di proseguire la riflessione sulla legge Foti alla luce delle sue prime applicazioni giurisprudenziali. Attendiamo a questo punto l'intervento del Giudice delle Leggi.
I due precedenti contributi:
La responsabilità erariale dopo la legge Foti – 2 maggio 2026