Nel dibattito sulla legge Foti e sulla riforma della responsabilità amministrativa per danno erariale, il punto che più ha attirato l’attenzione è il nuovo limite quantitativo alla condanna del funzionario, del dirigente o del soggetto comunque sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti.
La domanda, formulata in termini semplici, è questa: può una legge stabilire che, anche quando vi sia colpa grave, anche quando il danno sia accertato, anche quando il nesso causale sia provato, la responsabilità patrimoniale personale resti contenuta entro un limite predeterminato?
La risposta più immediata tende a essere negativa. Se c’è un danno pubblico, si dice, chi lo ha prodotto con dolo o colpa grave dovrebbe risponderne integralmente. Ogni limite legale alla condanna sembrerebbe, allora, una attenuazione ingiustificata della responsabilità e una indebita traslazione del costo sulla collettività.
Ma il diritto pubblico non vive di automatismi morali. Vive di bilanciamenti costituzionali.
E, a guardare meglio, l’ordinamento italiano conosce già modelli nei quali l’apparato pubblico risponde verso il terzo danneggiato e poi esercita una rivalsa limitata nei confronti dell’agente pubblico. Il caso più significativo, e forse più trascurato nel dibattito attuale, è quello della responsabilità civile dei magistrati.
La comparazione non va usata in modo grossolano. Non si può dire che la responsabilità civile del magistrato e la responsabilità erariale del funzionario siano la stessa cosa. Non lo sono. Diversa è la funzione, diverso è lo statuto costituzionale, diverso è il tipo di potere esercitato.
Ma proprio per questo il confronto è utile. Costringe a spostare la domanda.
Non più: “un tetto alla responsabilità personale è in sé costituzionalmente sospetto?”.
Piuttosto: “quando un tetto alla responsabilità personale è una tecnica ragionevole di distribuzione del rischio pubblico, e quando invece diventa un indebolimento eccessivo della funzione deterrente e reintegratoria della responsabilità?”.
Questa, a mio avviso, è la vera questione.
1. La legge Foti e il nuovo massimale del danno erariale
La legge 7 gennaio 2026, n. 1, cosiddetta legge Foti, modifica in modo significativo la legge n. 20 del 1994 in materia di responsabilità amministrativa e danno erariale. La norma introduce, tra l’altro, una definizione più tipizzata della colpa grave, valorizza il riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti, rafforza l’effetto esimente del controllo preventivo di legittimità e introduce un nuovo limite quantitativo alla responsabilità personale.
Il nuovo comma 1-octies dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994 stabilisce che, salvi i casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda o del corrispettivo/indennità percepiti per il servizio, la funzione o l’ufficio svolti.
È una norma di grande rilievo sistematico.
Tradizionalmente, il potere riduttivo della Corte dei conti era uno strumento di equità giudiziale. Consentiva al giudice contabile di modulare la condanna tenendo conto della concreta intensità della colpa, del ruolo svolto dal convenuto, dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata, della complessità organizzativa, dei vantaggi conseguiti dall’ente o dalla comunità amministrata.
Con la legge n.1/2026 (c.d. legge Foti), invece, il potere riduttivo assume una funzione diversa. Non è più soltanto uno strumento affidato alla valutazione del giudice nel caso concreto. Diventa anche un limite legale massimo alla responsabilità patrimoniale personale.
Il punto è decisivo: il danno accertato e il danno recuperabile dal responsabile non coincidono più necessariamente. Tra l’uno e l’altro si colloca un massimale normativo.
Questo passaggio può essere letto in due modi opposti.
Secondo una prima lettura, la norma svuoterebbe la responsabilità erariale, perché consentirebbe a chi ha prodotto un danno grave di sopportarne solo una quota. Secondo una seconda lettura, la norma realizzerebbe invece una razionalizzazione del rischio amministrativo, evitando che il funzionario pubblico diventi garante illimitato di decisioni assunte dentro procedimenti complessi, esposti a incertezze normative, tecniche, contabili e istituzionali.
Entrambe le letture colgono una parte del problema. Nessuna, da sola, lo esaurisce.
2. La responsabilità civile dei magistrati: un modello già esistente di rivalsa limitata
La responsabilità civile dei magistrati offre un termine di confronto particolarmente interessante.
La disciplina fondamentale è contenuta nella legge n. 117 del 1988, profondamente modificata dalla legge n. 18 del 2015. Il soggetto che abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave, oppure per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche non patrimoniali.
La colpa grave del magistrato è a sua volta tipizzata. Comprende la violazione manifesta della legge o del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti, nonché l’emissione di provvedimenti cautelari fuori dai casi consentiti dalla legge o senza motivazione.
Dopo il risarcimento da parte dello Stato, opera la rivalsa nei confronti del magistrato. L’art. 7 della legge n. 117 del 1988, come sostituito dalla legge n. 18 del 2015, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ha l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa nei casi previsti dalla legge.
Ma questa rivalsa è fortemente limitata. L’art. 8 stabilisce che, salvo il fatto commesso con dolo, la misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio netto percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità.
Questo dato è molto rilevante.
L’ordinamento, dunque, conosce già un modello nel quale il terzo danneggiato viene risarcito dallo Stato, mentre l’agente pubblico responsabile — salvo il dolo — risponde in rivalsa entro un limite assai contenuto.
La responsabilità personale non viene cancellata. Ma viene fortemente mediata, filtrata e massimata.
3. Danno erariale indiretto e responsabilità del magistrato: il parallelismo che non va rimosso
A questo punto occorre evitare una semplificazione.
Si potrebbe dire: nel caso del magistrato il terzo viene risarcito integralmente dallo Stato, mentre nel danno erariale il tetto incide direttamente sul recupero del pregiudizio pubblico. La distinzione è vera se si guarda al danno erariale diretto. Ma non è altrettanto convincente quando si guarda al danno erariale indiretto.
Nel danno erariale indiretto accade qualcosa di strutturalmente molto simile al modello della responsabilità civile dei magistrati.
Un terzo subisce un danno per effetto dell’attività amministrativa. Pensiamo all’impresa illegittimamente esclusa da una gara, al concessionario colpito da una revoca illegittima, al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo, al paziente che subisca un danno nell’ambito dell’organizzazione sanitaria pubblica. Il terzo agisce contro l’amministrazione, ottiene il risarcimento, e l’amministrazione sopporta il costo. Successivamente, la Procura contabile può agire davanti alla Corte dei conti nei confronti del funzionario, del dirigente o dell’amministratore che abbia prodotto quel danno con dolo o colpa grave.
Questo schema è molto vicino a quello della responsabilità civile del magistrato: danneggiato esterno, pagamento da parte dell’apparato pubblico, successiva azione interna nei confronti dell’agente.
Dunque, almeno rispetto al danno erariale indiretto, non si può liquidare la legge Foti dicendo che essa introduce per la prima volta una logica di rivalsa limitata. Questa logica esiste già nell’ordinamento. Ed esiste proprio in relazione a una funzione, quella giudiziaria, che può produrre danni anche molto elevati, ma che l’ordinamento protegge attraverso un regime di responsabilità personale fortemente selettivo.
La vera domanda non è allora se il modello della rivalsa limitata sia ammissibile in astratto. La vera domanda è se sia ragionevole nel concreto assetto disegnato dalla legge Foti.
4. Il massimale non è un tabù costituzionale
Il confronto con la responsabilità civile dei magistrati porta a una prima conclusione: il massimale non è, di per sé, un tabù costituzionale.
Se l’ordinamento ammette che, per proteggere la serenità e l’indipendenza della funzione giudiziaria, la rivalsa contro il magistrato sia contenuta entro la metà di una annualità dello stipendio netto, non si può sostenere, in termini assoluti, che qualunque limite alla responsabilità personale dell’agente pubblico sia incompatibile con la Costituzione.
La responsabilità pubblica contemporanea non si riduce più al modello elementare “chi sbaglia paga tutto”.
Conosce, invece, modelli più sofisticati: responsabilità selettiva, responsabilità mediata, responsabilità filtrata, responsabilità a rivalsa, responsabilità massimata, responsabilità assicurabile.
In questi modelli, il problema non è solo accertare il danno. È decidere come il rischio dell’errore pubblico debba essere distribuito tra tre poli: l’agente, l’apparato e la collettività.
Questa è la vera categoria da costruire: non semplicemente responsabilità amministrativa, ma diritto della distribuzione del rischio pubblico.
In questa prospettiva, la legge Foti non è un’anomalia assoluta. È parte di una tendenza più ampia dell’ordinamento: trasformare il rischio personale illimitato in rischio giuridicamente governato.
Ma proprio perché il massimale è una tecnica possibile, occorre domandarsi a quali condizioni esso resti costituzionalmente ragionevole.
5. Serenità del giudizio e serenità dell’amministrare
La comparazione tra magistrato e funzionario pubblico consente una seconda riflessione.
Nel caso del magistrato, il limite alla responsabilità personale è giustificato dalla necessità di preservare la serenità del giudizio. Il giudice deve decidere secondo diritto, senza che la prospettiva di una rovina patrimoniale personale condizioni la libertà della funzione giurisdizionale.
Nel caso del funzionario pubblico, del dirigente o dell’amministratore, la ratio è diversa ma non per questo irrilevante. Qui non viene in gioco l’indipendenza del giudice, ma la capacità dell’amministrazione di decidere. Viene in gioco il buon andamento, l’efficienza, il principio del risultato, la necessità di evitare amministrazione difensiva, rinvio sistematico, accumulo di pareri, blocco dei procedimenti.
Potremmo dire così: la responsabilità civile dei magistrati protegge la serenità del giudizio; la legge Foti prova a proteggere la serenità dell’amministrare.
Sono due serenità diverse. Ma entrambe sono collegate a valori costituzionalmente rilevanti.
Questo non significa che il legislatore possa fare qualunque cosa. Significa però che il tema non può essere affrontato con una formula punitiva elementare. Una responsabilità personale illimitata può apparire moralmente rassicurante, ma può diventare istituzionalmente inefficiente se produce paralisi, rinvio, deresponsabilizzazione difensiva.
La responsabilità deve stimolare l’azione corretta, non impedire l’azione amministrativa.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 132 del 2024, ha ricordato che la disciplina della responsabilità amministrativa e del suo elemento soggettivo consiste nella scelta di ripartire il rischio dell’attività tra apparato e agente pubblico, cercando un punto di equilibrio che renda la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo.
Questa formula è essenziale anche per valutare la legge Foti.
Il problema non è se una quota di rischio possa restare in capo all’apparato. Può certamente restarvi. Il problema è quanta quota, in quali casi, con quali cautele e con quale residua capacità deterrente.
6. Dove l’analogia si ferma
Proprio perché il parallelismo è forte, bisogna indicare con precisione dove esso non può essere spinto oltre.
La prima differenza riguarda lo statuto costituzionale della funzione. Il magistrato esercita una funzione connotata da indipendenza, autonomia e soggezione soltanto alla legge. La protezione dal rischio risarcitorio personale non tutela soltanto il magistrato come individuo, ma tutela il cittadino, perché garantisce che la decisione giudiziaria non sia condizionata dalla paura della responsabilità personale.
Il funzionario pubblico, invece, opera dentro un’organizzazione amministrativa, secondo criteri di imparzialità, buon andamento, responsabilità gerarchica, indirizzo politico-amministrativo, controllo interno ed esterno. Anche qui vi è bisogno di protezione dal rischio eccessivo, ma il fondamento è diverso. Non è l’indipendenza della giurisdizione; è la funzionalità dell’amministrazione.
La seconda differenza riguarda il tipo di danno. Nel danno erariale indiretto il parallelismo con la responsabilità del magistrato è molto forte. Nel danno erariale diretto, invece, la somiglianza diminuisce. Se non vi è un terzo integralmente risarcito, ma vi è direttamente una perdita patrimoniale dell’amministrazione — spreco, pagamento indebito, danno da mancata entrata, cattiva gestione di risorse, danno all’immagine, perdita di valore pubblico — il limite alla condanna incide direttamente sulla quota di pregiudizio pubblico recuperabile.
La terza differenza riguarda l’ampiezza soggettiva. La disciplina della responsabilità civile dei magistrati riguarda una categoria funzionale delimitata. La legge Foti, invece, si applica a un’area molto più vasta di soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile: funzionari, dirigenti, amministratori, soggetti che gestiscono risorse pubbliche, titolari di incarichi in contesti anche molto diversi tra loro.
La quarta differenza riguarda il cumulo degli strumenti di attenuazione. Nella legge Foti non c’è solo il massimale. C’è la tipizzazione della colpa grave. C’è l’esclusione della colpa grave in presenza di indirizzi giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti. C’è l’effetto protettivo del controllo preventivo. C’è la responsabilità limitata al dolo per conciliazioni e transazioni in determinati ambiti. C’è la prescrizione ridefinita. C’è l’assicurazione obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche.
È questo effetto cumulativo che rende la questione costituzionale particolarmente delicata.
Il massimale, da solo, non è pietra di scandalo. Il massimale, sommato a una colpa grave fortemente tipizzata, a un controllo preventivo con effetti esimenti, a una copertura assicurativa e a una retroattività sui giudizi pendenti, può però produrre un sistema molto più protettivo dell’agente di quanto non appaia guardando alla singola disposizione.
Il giudizio costituzionale dovrà probabilmente misurarsi con questo dato complessivo.
7. La colpa grave dei magistrati e la colpa grave del funzionario: una somiglianza non casuale
Un aspetto merita particolare attenzione: la somiglianza tra la definizione di colpa grave nella responsabilità civile dei magistrati e quella introdotta dalla legge Foti per la responsabilità erariale.
Per il magistrato, costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge o del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, l’affermazione o la negazione di fatti in modo contrastante con gli atti del procedimento.
Per il funzionario soggetto a responsabilità erariale, la legge Foti fa riferimento alla violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, al travisamento del fatto, all’affermazione di un fatto escluso dagli atti o alla negazione di un fatto risultante dagli atti.
La vicinanza lessicale è evidente.
Questo dato non è neutro. Sembra emergere una tendenza dell’ordinamento a costruire la colpa grave pubblica intorno a figure di errore manifesto, documentalmente riconoscibile, difficilmente compatibile con l’incertezza interpretativa o valutativa.
È una scelta comprensibile. Riduce il rischio di valutazioni retrospettive troppo ampie. Impedisce che la responsabilità venga costruita anni dopo sulla base di una migliore conoscenza dei fatti, di un diverso indirizzo giurisprudenziale o di una sensibilità contabile mutata.
Ma anche qui il problema è l’equilibrio.
Se la colpa grave viene costruita solo come errore manifesto, il sistema può non intercettare condotte organizzativamente gravi ma formalmente schermate. Il rischio è che la cattiva amministrazione più sofisticata — quella che non si presenta come abnormità visibile, ma come sequenza di omissioni, cautele mancate, pareri selezionati, istruttorie deboli, controlli non attivati — resti fuori dal campo della responsabilità.
La colpa grave non dovrebbe diventare solo colpa da fascicolo.
Dovrebbe restare anche colpa da funzione, da organizzazione, da procedimento, da mancata cura dell’interesse pubblico in contesti nei quali la gravità non sempre emerge da un singolo atto, ma dalla complessiva architettura della decisione.
8. Il vero test: non il massimale, ma la ragionevolezza del sistema
Il confronto con la responsabilità civile dei magistrati consente dunque di formulare un test più serio.
Primo: il legislatore può limitare la responsabilità personale dell’agente pubblico? Sì, entro limiti di ragionevolezza.
Secondo: il legislatore può farlo anche quando lo Stato o l’amministrazione abbiano pagato integralmente il terzo danneggiato? Sì, perché questo è proprio lo schema della responsabilità civile dei magistrati e, nel danno erariale indiretto, è lo schema fisiologico della rivalsa contabile.
Terzo: il legislatore può introdurre un massimale anche nella responsabilità erariale? In astratto, sì. Il massimale è una tecnica di allocazione del rischio, non una categoria costituzionalmente vietata.
Quarto: il massimale della legge Foti è per ciò solo costituzionalmente legittimo? No. Deve essere valutato dentro il sistema concreto in cui opera.
La domanda decisiva diventa allora questa: dopo la legge Foti, la responsabilità erariale conserva ancora una funzione effettiva di deterrenza, reintegrazione e cura dell’interesse pubblico, oppure diventa una responsabilità patrimoniale attenuata, assicurata, prevedibile e in alcuni casi quasi pre-liquidata?
La Corte costituzionale, sempre nella sentenza n. 132 del 2024, ha affermato che il legislatore potrà rendere più equa la ripartizione del rischio di danno e alleviare la “fatica dell’amministrare”, ma senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità amministrativa.
Questa formula potrebbe diventare la bussola anche per la legge Foti.
Alleviare la fatica dell’amministrare è legittimo. Spegnere la responsabilità, no.
9. La responsabilità pubblica come diritto del rischio
La categoria tradizionale della responsabilità non basta più.
Il diritto pubblico contemporaneo deve misurarsi con decisioni complesse, procedimenti multilivello, vincoli europei, controlli interni ed esterni, pareri tecnici, attuazione del PNRR, contratti pubblici strategici, società partecipate, concessioni, ambiente, energia, sanità, infrastrutture, partenariati pubblico-privati.
In questi contesti, l’errore non è quasi mai il prodotto di una volontà individuale isolata. Spesso è il risultato di una catena decisionale opaca, di un difetto di coordinamento, di una cattiva istruttoria, di una motivazione fragile, di un controllo tardivo, di un conflitto tra razionalità diverse: politica, tecnica, contabile, gestionale, giudiziaria.
Per questo la responsabilità pubblica non può essere pensata solo come reazione ex post.
Deve essere pensata come governo ex ante del rischio.
Il massimale, da questo punto di vista, è solo una parte del problema. Può ridurre la paura individuale. Può rendere il rischio personale sostenibile. Può evitare che il funzionario viva la decisione come una minaccia patrimoniale illimitata.
Ma non basta.
Se il procedimento resta debole, se l’istruttoria resta incompleta, se la motivazione resta generica, se i pareri non dialogano, se la decisione è costruita male, il massimale non produce buona amministrazione. Produce solo una diversa distribuzione del costo del cattivo amministrare.
La responsabilità pubblica del futuro dovrà dunque essere costruita su due piani.
Il primo è il piano della responsabilità personale: dolo, colpa grave, massimale, assicurazione, rivalsa, potere riduttivo.
Il secondo è il piano della governance preventiva: qualità dell’istruttoria, tracciabilità delle alternative, motivazione rafforzata nei dossier sensibili, gestione dei conflitti tra uffici, coordinamento tra politica e tecnica, interlocuzione anticipata con i controlli, mappatura dei rischi contabili.
Il primo piano risponde alla domanda: quanto paga chi sbaglia?
Il secondo risponde a una domanda più importante: come evitiamo che si sbagli gravemente?
10. Le ricadute pratiche: enti, partecipate, concessionari, imprese regolate
Questa discussione non riguarda solo la teoria generale della responsabilità.
Riguarda direttamente enti pubblici, società partecipate, concessionari, soggetti attuatori del PNRR, imprese regolate e operatori economici che lavorano dentro filiere pubbliche complesse.
Dopo la legge Foti, non basta sapere che il rischio personale del funzionario può essere ridotto. Occorre comprendere come cambia l’intero ecosistema della decisione pubblica.
Per una società partecipata, il tema sarà capire se le scelte gestionali più esposte siano adeguatamente istruite, verbalizzate, motivate e presidiate.
Per un concessionario, il tema sarà comprendere come documentare correttamente le interlocuzioni con l’amministrazione, soprattutto quando si discute di riequilibri economico-finanziari, revoche, proroghe, modifiche contrattuali, investimenti, penali, contenziosi o transazioni.
Per una stazione appaltante, il tema sarà costruire procedimenti nei quali il principio del risultato non diventi fretta, e il principio della fiducia non diventi copertura acritica.
Per un ente sanitario, il tema sarà distinguere l’errore professionale dalla debolezza organizzativa, il rischio clinico dal rischio amministrativo, la responsabilità individuale dal difetto di sistema.
Per gli amministratori e i dirigenti, il tema sarà più semplice e più difficile: non firmare meno, ma firmare meglio.
La legge Foti può ridurre la paura della firma. Ma la vera protezione non nasce dal massimale. Nasce da decisioni costruite in modo difendibile.
11. Il massimale come sintomo della crisi del procedimento
Qui si arriva al punto forse più importante.
Il massimale non è solo una tecnica di limitazione della responsabilità. È anche il sintomo di una crisi del procedimento amministrativo.
Quando un ordinamento sente il bisogno di limitare così fortemente la responsabilità personale, significa che la decisione pubblica è diventata troppo rischiosa per chi la assume. Ma se la decisione pubblica è troppo rischiosa, il problema non può essere soltanto la Corte dei conti. Il problema è l’ambiente istituzionale nel quale quella decisione viene presa.
Troppe norme. Troppi vincoli. Troppi pareri non coordinati. Troppa incertezza giurisprudenziale. Troppi controlli tardivi. Troppa esposizione mediatica. Troppa distanza tra chi decide politicamente, chi istruisce tecnicamente, chi firma amministrativamente e chi giudica ex post.
Il funzionario non teme solo di pagare. Teme di essere lasciato solo.
Per questo, come già osservavo nel precedente articolo, la formula “paura della firma” è efficace ma incompleta. Spesso il vero problema è la “solitudine della firma”.
Una riforma matura della responsabilità pubblica non dovrebbe limitarsi a ridurre il rischio patrimoniale di chi decide. Dovrebbe ridurre la solitudine istituzionale della decisione.
È qui che ritorna il tema del metodo.
Nei dossier pubblici complessi serve una funzione di coordinamento culturale e istituzionale: non un decisore parallelo, non un sostituto della politica, non un controllore aggiunto, ma una funzione capace di tradurre linguaggi diversi — tecnico, giuridico, contabile, politico, amministrativo, giudiziario — prima che diventino conflitto.
La responsabilità erariale non dovrebbe essere il luogo in cui il sistema scarica a valle il fallimento del coordinamento a monte.
12. Conclusione: il limite non assolve, ma redistribuisce
Il confronto tra responsabilità civile dei magistrati e legge Foti consente di uscire da una lettura troppo semplice.
Non è vero che ogni limite alla responsabilità personale sia incostituzionale. L’ordinamento conosce già regimi di rivalsa limitata, anche in settori delicatissimi come la funzione giudiziaria.
Non è vero, però, che l’esistenza di quei precedenti renda automaticamente legittima qualunque forma di massimale nella responsabilità erariale.
Il punto è più sottile.
Il massimale non assolve. Redistribuisce.
Decide quanta parte del costo dell’errore pubblico debba restare sull’agente e quanta debba essere assorbita dall’apparato. In alcuni casi, questa redistribuzione è ragionevole. In altri, può diventare eccessiva. In altri ancora, può essere costituzionalmente accettabile solo se accompagnata da presidi alternativi: disciplinari, organizzativi, assicurativi, procedimentali, motivazionali, di controllo preventivo effettivo.
La responsabilità civile dei magistrati insegna che la serenità della funzione può giustificare una rivalsa limitata.
La legge Foti pone una domanda ulteriore: anche la serenità dell’amministrare può giustificare un danno erariale a massimale?
La risposta, in astratto, non può essere negativa.
Ma in concreto occorre verificare se il nuovo sistema conservi ancora responsabilità, deterrenza e cura effettiva dell’interesse pubblico.
La buona amministrazione non nasce dalla paura. Ma non nasce neppure dalla neutralizzazione del rischio personale. Nasce quando il rischio è distribuito in modo ragionevole, quando la decisione è costruita in modo difendibile, quando il controllo arriva in tempo utile, quando la responsabilità resta proporzionata ma reale.
Il secondo tempo del dibattito sulla legge Foti dovrebbe partire da qui, credo.
Non dal riflesso polemico contro il massimale.
Ma dalla domanda più difficile: quale modello di responsabilità pubblica vogliamo costruire per un’amministrazione che deve decidere, spendere, attuare, contrattare, transigere, controllare e rispondere senza essere né impaurita né deresponsabilizzata?
Il diritto amministrativo contemporaneo non è più solo diritto della legittimità e sempre più diverrà diritto del rischio pubblico, e la responsabilità erariale, dopo la legge Foti, ne è forse il laboratorio più sensibile.