Ogni civiltà deposita nei propri strumenti una parte fondante di sé. Per secoli l’uomo vi ha consegnato soprattutto la forza: alla leva, alla ruota, alla macchina. Poi vi ha affidato la memoria, il calcolo, la capacità di conservare e trasmettere conoscenza. Oggi, con l’intelligenza artificiale, sembra disposto a consegnare alla tecnica qualcosa di ben più profondo e più difficile da delimitare: una parte del processo attraverso il quale egli stesso comprende la realtà e forma il proprio giudizio. Credo sia questo il passaggio più profondo della trasformazione in corso. L’AI non è soltanto una nuova generazione di strumenti. È un insieme di sistemi capaci di inserirsi tra l’uomo e il mondo, selezionando informazioni, ordinando documenti, rendendo visibili alcune connessioni e lasciandone altre sullo sfondo. La macchina non si limita più ad accelerare un’attività già pensata: contribuisce a determinare ciò che sarà pensato.
Per la scienza giuridica la questione assume una particolare intensità. La norma, da sola, non ha mai risolto un caso; il precedente, da solo, non ha mai deciso una controversia. Tra il testo generale e la vita concreta esiste lo spazio dell’interpretazione: il luogo nel quale una data apparentemente marginale individua una decadenza, una parola modifica il significato di un rapporto, un documento dimenticato cambia la storia processuale. È lì che il diritto smette di essere soltanto un sistema di enunciati e torna ad essere esperienza umana.
L’avvocato abita precisamente questa soglia. La sociologia delle professioni può descriverlo come depositario di una competenza specialistica alla quale l’ordinamento riconosce autonomia; la filosofia del diritto gli ricorda che applicare una regola significa sempre qualificare fatti e scegliere tra significati possibili; il diritto positivo traduce tutto questo in indipendenza, segreto, diligenza, responsabilità. Ma dietro le categorie resta una scena elementare: una persona consegna ad un’altra una parte della propria vita e le chiede, prima ancora di difenderla, di comprenderla.
È in questo punto che l’intelligenza artificiale incontra l’avvocatura. E proprio qui il problema diventa più complesso della domanda, tutto sommato modesta, se una macchina sappia scrivere bene una comparsa, riassumere un fascicolo o trovare una sentenza. Può farlo, e sempre meglio. Il salto decisivo riguarda un potere meno visibile: contribuire a stabilire quali elementi meritino attenzione, quali alternative appaiano plausibili e, quindi, quali domande vengano poste.
Un atto può contenere soltanto precedenti autentici e tuttavia difendere male il cliente. Può citare correttamente una norma, ricostruire con precisione un orientamento e lasciare fuori il fatto che cambia la controversia. Nell’uso professionale dell’intelligenza artificiale, l’errore più difficile da riconoscere può non essere la risposta falsa, ma la domanda che il sistema — e, affidandosi ad esso, il professionista — non ha posto.
È su questo limes che, credo, si misurerà il futuro dell’avvocatura. Non nella competizione, probabilmente già perduta, tra la velocità dell’uomo e quella della macchina, ma nella capacità di conservare umano ciò che il diritto continua ad affidare a una persona: comprendere il particolare, dubitare della soluzione apparentemente evidente, assumere la responsabilità della scelta.
La tesi che intendo sostenere è, dunque, che l’autonomia dell’avvocato debba essere preservata anche rispetto al processo tecnologico attraverso il quale prende forma la difesa. Se la firma resta dell’avvocato, anche il giudizio che la precede deve restare realmente suo. Il professionista deve poter spiegare perché ha scelto una soluzione, quali elementi l’hanno sostenuta, quali alternative ha valutato e quali ha consapevolmente escluso. Le norme sull’AI, sulla protezione dei dati e sulla sicurezza digitale acquistano così un significato propriamente forense: concorrono a definire le condizioni nelle quali la tecnica può ampliare la capacità della difesa senza sostituirsi al suo centro decisionale.
1 L’autonomia del giudizio come garanzia della difesa
L’art. 24 della Costituzione colloca il diritto di difesa tra le garanzie fondamentali dell’ordinamento. La legge n. 247/2012 ne sviluppa la dimensione professionale: gli artt. 2 e 3 collegano l’esercizio dell’avvocatura alla tutela dei diritti e all’autonomia e indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale.
Quest’ultima espressione, letta nell’epoca dell’AI, acquista un significato nuovo. L’indipendenza non riguarda soltanto il rapporto con il cliente, il potere pubblico, il mercato o altri professionisti. Riguarda anche gli strumenti che organizzano la conoscenza del caso. Un sistema può orientare il giudizio senza impartire alcuna istruzione: basta che presenti alcune questioni come centrali, ometta un documento, ordini le alternative secondo una gerarchia invisibile o descriva una soluzione come quella statisticamente più naturale.
Non occorre attribuire alla macchina una volontà concorrente con quella del difensore. Il problema è più semplice e, proprio per questo, più insidioso: il professionista può diventare dipendente da una rappresentazione della controversia della quale non abbia controllato i presupposti. La prima forma di autonomia, allora, consiste nel ricordare che ogni rappresentazione è una selezione e che ogni selezione lascia qualcosa fuori dal campo.
L’ordinamento non identifica la personalità della prestazione con la materiale scrittura di ogni parola. L’art. 2232 c.c. disciplina l’esecuzione personale e, alle condizioni previste, l’impiego di sostituti e ausiliari sotto la direzione e responsabilità del prestatore. L’AI resta uno strumento e non va automaticamente assimilata a un ausiliario umano. La questione non è chi abbia materialmente composto il periodo, ma chi abbia governato il percorso che conduce dal fascicolo alla decisione professionale.
La scelta delle domande da proporre, la valutazione delle prove, la convenienza di un accordo e l’individuazione dei rischi dell’iniziativa richiedono un giudizio riferibile all’avvocato. Le determinazioni riservate al cliente devono, a loro volta, rimanere scelte informate della persona assistita. L’automazione non può assorbire né il giudizio tecnico del difensore né la decisione del cliente sugli interessi di cui dispone.
Da questa prospettiva può ricavarsi una vera e propria riserva di giudizio difensivo: non una nuova categoria normativa, ma una formula interpretativa utile a descrivere quel nucleo della prestazione che deve restare personalmente governato anche quando molte lavorazioni preparatorie siano automatizzate. La tecnologia può ampliare il campo visivo; non può diventare il luogo nel quale l’avvocato rinuncia a vedere con i propri occhi.
2 Prima della norma: la selezione dei fatti e la costruzione delle alternative
Una difesa comincia prima della ricerca della norma. Può cominciare in una data scritta in fondo a una mail, in una frase che il cliente pronuncia quasi per inciso, in un allegato che nessuno aveva pensato di cercare o nel genio di chi, aprendo un fascicolo, riesce ad individuare prima di altri il sentimento che contraddistingue l’intero caso. È lì che il dossier smette di essere una massa di documenti e diventa una controversia: quando si distingue il particolare decisivo dal rumore che lo circonda, si individua un documento mancante o si comprende che l’interesse del cliente non coincide con la domanda inizialmente formulata.
Il rischio della sintesi automatica si colloca precisamente in questo passaggio. Un riepilogo può essere fedele ai documenti esaminati e, nello stesso tempo, incompleto rispetto alla vicenda. Può trattare una data come elemento narrativo quando essa individua una decadenza; può comprimere in una riga una comunicazione che, letta nel suo tono e nella sua sequenza, assume valore di contestazione o riconoscimento. La sintesi riduce la complessità: il problema professionale è sapere quale complessità si può perdere e quale no.
Anche un precedente autentico richiede più di un controllo anagrafico. Occorre leggere la decisione, comprendere la fattispecie, distinguere la ratio decidendi dai passaggi accessori e verificarne la pertinenza rispetto alla questione trattata. Un provvedimento sull’inammissibilità di un ricorso non dimostra, per il solo fatto di aver lasciato ferma una pronuncia, che ogni argomento della motivazione sottostante sia stato autonomamente esaminato e approvato.
La ricerca assistita dovrebbe quindi consentire di risalire dal risultato al documento e dal documento al problema giuridico. La presenza di una citazione verificabile è l’inizio del controllo professionale, non il suo esaurimento. La fonte serve non soltanto a dimostrare che una frase esiste, ma a comprendere perché possa essere utilizzata in quel caso.
Esiste poi un rischio meno appariscente: la normalizzazione delle soluzioni. Ogni sistema alimentato da grandi quantità di dati tende, per propria natura, a rendere visibile la regolarità. Il diritto, però, vive anche delle eccezioni che diventano principi, delle tesi minoritarie che anticipano un mutamento, delle differenze fattuali che impediscono di applicare meccanicamente ciò che accade più spesso. La frequenza di un argomento non ne stabilisce la correttezza nel caso concreto.
Per la stessa ragione, una percentuale di successo prodotta da un servizio predittivo richiede di conoscere il campione, il periodo, le variabili e i limiti del metodo. Senza queste informazioni non dovrebbe diventare una promessa al cliente né il fondamento esclusivo della decisione di agire o transigere. Una probabilità può aiutare a decidere; non può decidere al posto di chi deve assumere il rischio della scelta.
La supervisione umana deve raggiungere questi passaggi. Un professionista che corregga soltanto lo stile dell’output può conservare il controllo della prosa e perdere quello della questione. Il controllo è sostanziale quando consente di ricostruire il problema, mettere alla prova la proposta, cercare ciò che la contraddice e formulare una soluzione diversa.
3 Il segreto professionale nel trattamento algoritmico del fascicolo
L’art. 6 della legge n. 247/2012 e gli artt. 13 e 28 del Codice deontologico forense collocano il segreto e la riservatezza entro la struttura del rapporto professionale. La tutela riguarda anche l’attività di consulenza stragiudiziale e investe l’organizzazione nella quale operano collaboratori e altri soggetti coinvolti nell’assistenza.
Il segreto professionale non protegge soltanto informazioni: protegge la possibilità del cliente di dire la verità al proprio avvocato. Anche ciò che lo espone, lo indebolisce o contraddice la prima versione dei fatti deve poter emergere entro un rapporto protetto. La qualità della difesa dipende anche da questa libertà di affidarsi. In questo senso il segreto è, prima ancora che una regola di custodia, una condizione epistemica della difesa: senza fiducia, alcuni fatti semplicemente non entrano nel fascicolo mentale del difensore.
La tutela può precedere l’accettazione dell’incarico. Anche un chatbot di primo contatto deve quindi essere organizzato tenendo conto della riservatezza delle informazioni raccolte. Caricare un fascicolo in un servizio di AI può coinvolgere un fornitore, subfornitori, procedure di assistenza tecnica, conservazione delle conversazioni e accessi ulteriori. La natura riservata del documento non scompare perché l’invio avviene attraverso una finestra di dialogo invece che mediante posta elettronica.
Il GDPR aggiunge un piano di verifica distinto. Devono essere individuati finalità e base giuridica del trattamento, categorie di dati necessarie e ruoli dei soggetti coinvolti. Per i dati particolari può assumere rilievo l’art. 9, paragrafo 2, lettera f), nei limiti della necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto. I dati relativi a condanne penali e reati richiedono l’esame dell’art. 10 e della disciplina nazionale applicabile.
La finalità difensiva non costituisce un’autorizzazione generale a riutilizzare il fascicolo. Occorre verificare se la specifica operazione sia necessaria e se il fornitore utilizzi i dati esclusivamente per il servizio richiesto oppure anche per proprie finalità. Un eventuale addestramento del modello pone questioni ulteriori rispetto all’elaborazione dell’atto del cliente.
Quando il fornitore agisce quale responsabile del trattamento, rilevano le condizioni dell’art. 28 GDPR; vanno inoltre esaminati sicurezza, trasferimenti internazionali e presupposti dell’eventuale valutazione d’impatto. La promessa di non usare i dati per l’addestramento non esaurisce il controllo su conservazione, accessi e cancellazione.
L’anonimizzazione va valutata sul contenuto complessivo. Eliminare nomi e codici fiscali può lasciare riconoscibile la persona attraverso vicende, date, ruoli o combinazioni di elementi. Anche informazioni riferite a società, strategie negoziali e valutazioni difensive possono essere coperte da riservatezza pur senza costituire, in quanto tali, dati personali.
La prima scelta organizzativa consiste perciò nel definire quanto del fascicolo sia necessario per ciascun compito. Confrontare due clausole non richiede normalmente di consegnare al sistema l’intera corrispondenza con il cliente. La minimizzazione, in uno studio legale, non è soltanto una regola privacy: è una forma di disciplina del sapere, la scelta consapevole di non esporre ciò che non serve alla domanda che stiamo ponendo.
4 La prevalenza del lavoro intellettuale, l’autorialità e l’informazione al cliente
L’art. 13 della legge n. 132/2025 ammette l’utilizzo dell’AI nelle professioni intellettuali per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione. Richiede inoltre di comunicare al destinatario informazioni sui sistemi utilizzati, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
La prevalenza può essere letta, in coerenza con l’autonomia del giudizio forense, secondo un criterio qualitativo. Il lavoro intellettuale non si pesa contando quante parole abbia scritto l’avvocato e quante ne abbia prodotte il sistema. Rileva chi ha compreso il caso, selezionato le ragioni, messo alla prova le alternative e valutato i rischi. È questa riconducibilità del giudizio al difensore, non la materialità della tastiera, a dare consistenza professionale alla prestazione.
In fondo, l’AI costringe anche il diritto delle professioni a confrontarsi con una domanda antica: che cosa significa essere autore di un’opera intellettuale? Non necessariamente aver prodotto ogni segno, ma poter riconoscere il percorso come proprio, averne governato le premesse, poterne difendere le conclusioni e assumersene la responsabilità. È un’autorialità della decisione prima ancora che della prosa.
Questa lettura esige però un controllo effettivo. Apporre la firma a un atto del quale non siano state verificate le premesse non rende personale il giudizio soltanto perché personale rimane la responsabilità.
L’informazione al cliente deve rappresentare l’impiego concreto: quali sistemi intervengono, per quali attività e con quali verifiche. Una formula che si limiti a prospettare genericamente l’eventuale uso di tecnologie può lasciare indeterminato proprio ciò che la disposizione intende rendere comprensibile.
Occorre tenere distinti tre piani: informazione sull’utilizzo professionale dell’AI, adempimenti privacy e decisioni del cliente sull’incarico. L’art. 13 non introduce un consenso generalizzato all’AI quale condizione universale di utilizzo. L’eventuale assenso del cliente, a sua volta, non rende leciti trattamenti privi dei necessari presupposti e non sostituisce l’adempimento dei doveri professionali.
La trasparenza riguarda anche il valore della prestazione. L’impiego di strumenti efficienti non determina automaticamente una riduzione del compenso concordato, ma deve restare coerente con il patto economico e con la rappresentazione delle attività svolte. Quando il compenso è commisurato al tempo, le ore rendicontate devono corrispondere al lavoro effettivamente prestato secondo l’accordo. L’efficienza modifica il modo di produrre valore; non autorizza a rappresentare come lavoro umano un tempo che la tecnologia ha materialmente risparmiato.
5 L’AI Act e la specificità dell’attività difensiva
La regolazione europea dell’intelligenza artificiale è costruita per rischi, ruoli e destinazioni d’uso. Per l’avvocato questo significa evitare due errori speculari: considerare ogni impiego professionale come automaticamente ad alto rischio oppure, al contrario, ritenere che l’attività forense resti ai margini della disciplina perché la decisione finale appartiene sempre a un essere umano.
Lo studio che utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità nell’attività professionale assume normalmente il ruolo di deployer. La qualificazione identifica la posizione dell’utilizzatore nel sistema regolatorio; non comporta che ogni applicazione impiegata nello studio sia ad alto rischio.
L’allegato III, punto 8, dell’AI Act richiede particolare precisione. Il riferimento all’amministrazione della giustizia riguarda, nelle fattispecie descritte, sistemi destinati all’uso da parte di un’autorità giudiziaria o per suo conto e impieghi analoghi nella risoluzione alternativa delle controversie. Un assistente utilizzato dall’avvocato di parte per preparare un atto non rientra automaticamente in tale categoria per il solo collegamento con un processo.
Una diversa valutazione può rendersi necessaria per sistemi impiegati nell’esercizio di funzioni arbitrali o in altri contesti ricompresi nelle fattispecie del Regolamento. Anche selezione del personale e determinati impieghi biometrici richiedono un esame specifico. La classificazione va compiuta sulla destinazione del sistema e sulle condizioni dell’art. 6, comprese le pertinenti esclusioni.
La distinzione emerge anche sul piano nazionale. La disciplina dell’utilizzo dell’AI nell’attività giudiziaria, contenuta nell’art. 15 della legge n. 132/2025, non va sovrapposta alla disposizione sulle professioni intellettuali. Giudice e avvocato esercitano funzioni diverse e assumono decisioni sottoposte a differenti regole. La comune appartenenza al mondo della giustizia non cancella la diversità costituzionale delle rispettive funzioni.
Il calendario europeo deve essere letto nel testo modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744. Ferma la data generale del 2 agosto 2026, l’applicazione differita delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III è prevista dal 2 dicembre 2027 per i sistemi riconducibili all’art. 6, paragrafo 2, e all’allegato III, e dal 2 agosto 2028 per quelli riconducibili all’art. 6, paragrafo 1. Questi rinvii non sospendono le disposizioni già applicabili né gli obblighi professionali e di protezione dei dati.
L’art. 4, nel testo modificato, richiede misure a sostegno dello sviluppo delle competenze in materia di AI, considerate preparazione e contesto di utilizzo, senza imporre la garanzia di un determinato livello individuale. Nello studio la formazione deve tradursi nella capacità di riconoscere fonti inesistenti, omissioni, rischi di riservatezza e limiti del controllo svolto. L’alfabetizzazione, qui, non è familiarità con un’interfaccia: è consapevolezza del punto nel quale lo strumento può deformare il giudizio.
Per un chatbot sul sito va inoltre considerato l’art. 50. Il paragrafo 1 pone in capo al fornitore l’obbligo di progettare il sistema affinché l’interlocutore sia informato della natura artificiale dell’interazione, salvo le eccezioni previste. Lo studio deve verificare il ruolo assunto e coordinare le caratteristiche del servizio con i propri obblighi. Un canale automatico dovrebbe avere limiti espliciti e consentire il passaggio al professionista, soprattutto quando la richiesta implica urgenze o termini.
6 La continuità della difesa nelle infrastrutture digitali
Il diritto di difesa possiede anche una dimensione materiale, quasi invisibile finché tutto funziona. Esiste perché esistono documenti accessibili, identità verificabili, sistemi disponibili, comunicazioni che arrivano e depositi che possono essere provati. Un termine può essere compromesso da un fascicolo che non si apre, da credenziali sottratte o da un deposito del quale non sia stato controllato l’esito. Quando l’infrastruttura cede, la teoria del diritto incontra improvvisamente la fisica dei suoi strumenti.
La sicurezza informatica non è quindi un fondale tecnico separato dalla professione: incide sulle condizioni concrete nelle quali la difesa può ancora essere esercitata. Il D.Lgs. n. 138/2024, che recepisce la NIS2, non assoggetta ogni studio legale alla disciplina per il solo esercizio dell’avvocatura. Neppure l’assistenza a un cliente soggetto alla NIS2 trasferisce automaticamente allo studio quella qualificazione. Restano da verificare il concreto ambito di applicazione e gli eventuali obblighi contrattuali nella catena di fornitura.
L’analisi delle dipendenze tecnologiche, l’autenticazione multifattore, i backup verificati e le procedure di continuità offrono comunque criteri utili per l’organizzazione dello studio, insieme agli obblighi direttamente applicabili. Anche una struttura individuale dovrebbe sapere come accedere ai documenti essenziali e gestire una scadenza durante l’indisponibilità del servizio abituale.
eIDAS, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183, disciplina identità elettronica e servizi fiduciari. Firme, attestazioni e archiviazione contribuiscono all’affidabilità dei documenti, nei rispettivi ambiti. L’integrità di un file e la riconducibilità della sottoscrizione non dimostrano però la fondatezza dell’argomento che contiene, né sostituiscono le regole processuali su procura, notificazione e deposito. La certezza dell’identità non coincide con la correttezza del giudizio.
Analoga precisione occorre nell’antiriciclaggio. L’avvocato è soggetto agli obblighi del D.Lgs. n. 231/2007 nelle attività individuate dall’art. 3, comma 4, lettera c). Va tenuta distinta l’esenzione dalla segnalazione prevista dall’art. 35, comma 5, per le informazioni acquisite nelle attività difensive e di esame della posizione giuridica contemplate dalla norma. La distinzione dipende dall’attività concretamente svolta. Un indice di rischio automatico non può sostituirla né decidere, da solo, se una segnalazione sia dovuta.
7 La responsabilità e la prova del controllo professionale
Ogni innovazione tende, nella sua prima stagione, a concentrare l’attenzione sullo strumento. Il diritto della responsabilità compie il movimento opposto: ricostruisce condotte, doveri, causalità e conseguenze. Non chiede semplicemente se sia stata usata l’AI, ma che cosa sia stato fatto con essa, quali controlli fossero esigibili e quale errore abbia realmente inciso sulla posizione del cliente.
Gli artt. 1176, secondo comma, e 1218 c.c. consentono di valutare l’impiego dell’AI entro la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e le regole dell’inadempimento. L’adozione dello strumento non determina, da sola, responsabilità; il suo impiego non elimina gli obblighi dell’avvocato. L’eventuale responsabilità del fornitore deve essere esaminata secondo il rapporto e il contributo causale che gli sono riferibili.
Occorre distinguere l’errore, la violazione di un dovere e il danno risarcibile. Anche quando sia accertato un inadempimento, il pregiudizio e il collegamento causale richiedono una propria dimostrazione secondo le regole applicabili. La presenza di un output sbagliato non prova automaticamente che una causa sarebbe stata vinta o che il cliente abbia subito il danno nella misura richiesta.
Sul piano deontologico rilevano, secondo la condotta concreta, i doveri degli artt. 9, 12, 14 e 26 del Codice deontologico forense. Disporre di un sistema capace di elaborare una materia non equivale a possedere la competenza necessaria a valutarne i risultati. Nel processo civile operano inoltre lealtà e probità dell’art. 88 c.p.c. La citazione di una decisione inesistente non consente però di applicare automaticamente qualsiasi fattispecie disciplinare o le conseguenze dell’art. 96 c.p.c.: ciascuna disposizione richiede i propri presupposti, anche soggettivi. Le condanne previste da quest’ultima norma riguardano la parte e vanno distinte dalla responsabilità professionale del difensore.
Il D.Lgs. n. 160/2026, pubblicato il 15 settembre e destinato a entrare in vigore il 30 settembre 2026, aggiunge strumenti specifici sul versante della responsabilità collegata all’AI. Alla data di questo contributo è quindi pubblicato, ma non ancora vigente.
L’art. 17 consente, alle condizioni previste, l’esibizione di elementi pertinenti al funzionamento del sistema, richiamando registri, documentazione tecnica, gestione dei rischi e supervisione umana. L’istanza richiede elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda; l’ordine deve rispettare necessità e proporzionalità.
Nel perimetro delineato dall’art. 16, gli artt. 18 e 19 riguardano il danno derivante dalla violazione degli obblighi dell’AI Act: prevedono, nei casi disciplinati, una presunzione relativa del nesso causale ed escludono che la conformità del sistema, anche certificata, valga da sola a esonerare da responsabilità. L’art. 20 introduce l’azione diretta verso l’assicuratore nei limiti della copertura stipulata e con le eccezioni previste.
Per l’avvocato queste disposizioni rilevano sia nell’organizzazione dello studio sia nella costruzione della tutela del danneggiato o della difesa del convenuto. Diventa essenziale individuare quale sistema sia intervenuto, quali informazioni abbia ricevuto, chi disponesse dei documenti e quale controllo sia stato realmente compiuto.
La tracciabilità va progettata in modo proporzionato. Non ne deriva un obbligo indistinto di conservare ogni conversazione con l’AI. La documentazione utile deve essere selezionata e protetta, senza moltiplicare inutilmente copie del fascicolo, strategie riservate e dati personali. Una registrazione ordinata del controllo non supplisce, comunque, a un controllo mai svolto. La memoria del processo decisionale ha valore soltanto se dietro la traccia esiste una decisione realmente assunta.
8 Dodici presidi per lo studio legale
Le considerazioni precedenti devono infine diventare organizzazione. La cultura della responsabilità rimane retorica se non si traduce in scelte quotidiane: quali strumenti usare, quali dati affidare loro, chi controlla, che cosa accade quando qualcosa va storto. I dodici presidi che seguono traducono il quadro giuridico in un’organizzazione proporzionata alle dimensioni dello studio e alle attività svolte. Alcuni danno attuazione a obblighi applicabili; altri costituiscono misure prudenziali. La distinzione deve rimanere chiara, anche in uno studio composto da un solo professionista.
1 Censire gli strumenti effettivamente utilizzati
L’inventario dovrebbe comprendere servizi acquistati, account personali, estensioni del browser e funzioni incorporate nei gestionali. Per ciascuno vanno indicati fornitore, finalità, utilizzatori, dati ammessi e data dell’ultima verifica. Anche una trascrizione automatica di riunioni può acquisire informazioni riservate.
2 Definire gli impieghi e i limiti
La procedura dovrebbe distinguere usi consentiti, condizionati e vietati. Una ricerca su norme pubbliche richiede cautele diverse dall’analisi di un fascicolo sanitario. Invii, depositi, notificazioni, accettazioni di accordi e altre operazioni con effetti esterni dovrebbero richiedere una specifica autorizzazione umana, dopo le verifiche pertinenti.
3 Approvare gli ambienti e ridurre i dati
I documenti identificabili delle pratiche dovrebbero essere trattati soltanto in ambienti preventivamente valutati e autorizzati. Occorre selezionare gli estratti necessari, verificare la reale efficacia dell’eventuale anonimizzazione e impedire accessi trasversali a fascicoli che l’utilizzatore non è autorizzato a consultare.
4 Verificare le condizioni del fornitore
Prima dell’acquisto occorre esaminare ruoli privacy, addestramento sui dati, conservazione, localizzazione, subfornitori, accessi tecnici, cifratura e comunicazione degli incidenti. Il contratto dovrebbe chiarire anche modifiche del servizio, disponibilità dei registri, esportazione dei dati, cancellazione e cessazione del rapporto. Un abbonamento professionale non dimostra, da solo, l’adeguatezza al segreto forense.
5 Controllare fonti e pertinenza
Ogni fonte decisiva va reperita e letta nel testo effettivo prima dell’impiego. Il controllo deve comprendere esistenza, contenuto, vigenza o attualità e pertinenza. Chiedere allo stesso sistema se la propria risposta sia corretta non costituisce un riscontro indipendente. La conferma deve venire dalla norma, dal provvedimento o dal documento pertinente.
6 Verificare fatti e scadenze sul fascicolo
Date, importi, soggetti, allegati e passaggi processuali devono essere confrontati con gli originali. I termini richiedono l’individuazione della disciplina applicabile, dell’evento iniziale, delle sospensioni e delle regole di computo. Una data proposta dal sistema non dovrebbe entrare nello scadenzario senza una verifica distinta e documentabile.
7 Sottoporre la tesi a una verifica contraria
Per le questioni decisive è utile cercare il documento che contraddice la ricostruzione e l’argomento che indebolisce la conclusione. L’AI può assistere anche questa analisi, ma l’avvocato deve riscontrarne i risultati. Il controllo dovrebbe chiedere quali elementi manchino e quali scelte rimangano aperte, oltre a verificare ciò che compare nell’output.
8 Individuare chi approva il risultato
Ogni lavorazione rilevante dovrebbe avere un responsabile della revisione, con tempo e competenze adeguati. Negli atti destinati al deposito occorre verificare la versione finale, la coerenza con il mandato e il fascicolo, gli allegati e gli esiti delle operazioni telematiche. L’intervento di un collaboratore non esaurisce il controllo dovuto dal difensore.
9 Documentare le verifiche necessarie
Per gli utilizzi rilevanti è opportuno poter ricostruire servizio impiegato, data, materiali di riferimento, risultato utilizzato e revisione svolta. La conservazione dei prompt integrali va valutata secondo necessità e riservatezza. Una nota essenziale sui passaggi decisivi può essere più utile di un archivio indiscriminato di conversazioni.
10 Informare il cliente in modo concreto
L’informazione dovrebbe descrivere gli impieghi effettivi ed essere aggiornata quando cambiano in modo significativo. Una formula da adattare può essere questa: «Nell’esecuzione dell’incarico lo Studio utilizza [sistemi e relative funzioni] per [attività]. I risultati sono verificati dal professionista mediante [controlli pertinenti] prima del loro impiego. Le valutazioni giuridiche e le scelte difensive restano affidate all’avvocato, ferme le decisioni riservate al cliente. Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono contenute in [riferimento all’informativa]». La formula deve descrivere una procedura realmente attuata.
11 Formare e verificare l’organizzazione
La formazione dovrebbe utilizzare esempi: una sentenza inventata, una massima non pertinente, una data omessa, un documento caricato nell’ambiente sbagliato. Vanno assegnati accessi individuali, privilegi adeguati e responsabilità di segnalazione. Le competenze necessarie dipendono dai compiti affidati, anche quando il solo utilizzatore sia il titolare dello studio.
12 Assicurare continuità e copertura del rischio
Backup, ripristino, accessi e procedure alternative vanno provati prima dell’urgenza. La polizza professionale deve essere esaminata con riferimento a danni collegati all’AI, esclusioni tecnologiche, eventuali garanzie cyber, fornitori esterni e obblighi di denuncia. L’azione diretta prevista dal nuovo decreto non amplia, di per sé, i rischi assicurati.
9 Quando qualcosa va storto: incidente, risposta e attuazione
Gli incidenti sono il punto in cui la compliance smette di essere un documento interno e diventa una decisione da prendere sotto pressione. È allora che si misura la distanza tra una procedura scritta e un’organizzazione capace di agire. Il caricamento di documenti riservati in un servizio non autorizzato e la scoperta di una citazione errata in un atto già depositato possono presentarsi separatamente oppure concorrere. In entrambi i casi il problema non è più se usare l’AI, ma come impedire che l’errore continui a produrre effetti e chi debba assumere immediatamente le decisioni necessarie.
Nel primo scenario, la risposta dovrebbe comprendere contenimento dell’esposizione, conservazione delle sole evidenze necessarie, identificazione dei dati e contatto con il fornitore per accertare accessi, conservazione e possibilità di cancellazione. Eliminare la conversazione visibile non dimostra che ogni copia sia stata rimossa dal servizio.
Va quindi verificato se ricorra una violazione di dati personali. L’art. 33 GDPR prevede la notifica all’autorità senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore dalla conoscenza, salvo che sia improbabile un rischio per i diritti e le libertà delle persone. La comunicazione agli interessati segue i distinti presupposti dell’art. 34. Devono essere documentati evento, valutazioni e misure adottate, considerando anche gli obblighi professionali verso il cliente e quelli assicurativi.
Nel secondo scenario occorre leggere l’atto depositato, individuare l’estensione dell’errore e verificare se incida sulla tesi, sulle prove o sulle conclusioni. La risposta processuale dipende da rito e fase del procedimento: non esiste una correzione informale capace di sanare ogni errore. Vanno valutati tempestivamente i rimedi consentiti, le comunicazioni dovute e l’eventuale impatto sulla posizione del cliente. La priorità è impedire che l’errore continui a orientare la difesa.
Un programma di novanta giorni può rendere attuabili i presidi indicati. È una proposta organizzativa e non differisce gli obblighi già applicabili. Nei primi trenta giorni lo studio può censire strumenti e accessi, individuare i dati trattati, interrompere gli impieghi non autorizzati e verificare le scadenze o le lavorazioni esposte a maggiore rischio. Occorre assegnare la responsabilità del processo e accertare come recuperare i documenti essenziali in caso di indisponibilità dei servizi.
Tra il trentesimo e il sessantesimo giorno si possono completare le verifiche sui fornitori, adottare le regole d’uso, predisporre l’informazione al cliente e introdurre procedure per fonti, scadenze e approvazione dei risultati. La formazione dovrebbe partire dagli strumenti già utilizzati e dagli errori concretamente possibili.
Nel mese successivo il sistema va provato: simulazione di un incidente, test di ripristino, controllo a campione delle lavorazioni e revisione della copertura assicurativa. Le carenze emerse devono modificare la procedura. Anche una regola semplice, applicata e verificata, offre più protezione di un documento che nessuno sa tradurre in una decisione.
10 Il valore professionale della scelta difensiva
L’intelligenza artificiale può rendere più accessibili i materiali e più rapide molte lavorazioni. Ma il tempo risparmiato possiede valore professionale soltanto se viene restituito al caso e alla persona: per comprendere meglio una circostanza, approfondire una questione, discutere un’alternativa e spiegare al cliente che cosa comporta davvero scegliere una strada invece di un’altra.
Forse è questo il paradosso più interessante della trasformazione in corso. Più la macchina diventa capace di produrre parole, più il valore dell’avvocato si sposta verso ciò che precede e supera le parole: la capacità di distinguere, interrogare, dubitare, scegliere. Quando il costo della produzione di un argomento tende a zero, cresce il valore della responsabilità di sostenerlo.
Il difensore conserva una funzione essenziale proprio dove la risposta più frequente non basta: nel riconoscere il particolare che distingue una controversia, nel comprendere se un orientamento sia contestabile e nel vedere quale soluzione risponda all’interesse concreto della persona assistita. Il diritto non è soltanto memoria di ciò che è già stato deciso; è anche capacità di riconoscere, dentro un caso nuovo, la differenza che rende inadeguata la risposta già disponibile.
Per questa ragione il governo dell’AI appartiene alla qualità della difesa. La riservatezza permette al cliente di affidare i fatti; la sicurezza ne preserva la disponibilità; il controllo delle fonti sostiene l’argomentazione; l’autonomia del giudizio rende la scelta professionalmente giustificabile. Queste condizioni non sono strati separati di compliance: sono parti dello stesso gesto professionale.
La firma, alla fine, è ancora un gesto umano. Non certifica chi ha materialmente battuto i tasti: identifica chi ha assunto il giudizio e la responsabilità del percorso che lo ha prodotto. In quella firma confluiscono il racconto del cliente, i documenti, la norma, i precedenti, la tecnologia utilizzata, le alternative scartate e, infine, la scelta.
Una macchina può proporre molte strade, e probabilmente ne proporrà sempre di più. L’avvocato deve conservare la capacità di accorgersi della strada che il sistema non ha visto, di comprendere quando la via più battuta conduce lontano dall’interesse concreto del cliente e di poter dire, alla fine: questa decisione è mia, so perché l’ho presa e ne assumo la responsabilità.
È forse qui che l’avvocatura può attraversare l’intelligenza artificiale senza perdersi. Non difendendo nostalgicamente la romantica materialità della scrittura, ma custodendo ciò che nessuna accelerazione tecnologica rende meno necessario: la libertà del giudizio, la responsabilità della scelta e la capacità, ancora profondamente umana, di vedere nel caso concreto qualcosa che nessun sistema aveva pensato di cercare.