Caporalato digitale, lavoro algoritmico e controllo giudiziario: Milano come laboratorio di responsabilità organizzativa (Glovo e Deliveroo)

Negli ultimi mesi la questione della responsabilità nella “filiera del lavoro” è entrata in una fase nuova, e non solo perché la cronaca giudiziaria ha riportato al centro dell’agenda pubblica il tema dello sfruttamento. La novità, più profonda, sta nel modo in cui una parte della magistratura requirente e giudicante sta ricostruendo il fenomeno: non come somma di violazioni puntuali, ma come esito prevedibile di architetture economiche e organizzative. È un mutamento di grammatica. E, come spesso accade nei passaggi di paradigma, la grammatica cambia prima nei casi concreti che nelle leggi.

In questo senso, i provvedimenti assunti a Milano nei confronti della controllata italiana di Glovo (Foodinho) e, a seguire, di Deliveroo, con l’applicazione del controllo giudiziario e la nomina di figure incaricate di vigilare dall’interno sull’adeguamento organizzativo, non vanno letti come episodi isolati. Sono piuttosto l’estensione, nel campo del lavoro di piattaforma, di un’impostazione già sperimentata in altri settori – in particolare nella moda e nella subfornitura – dove l’attenzione investigativa si è spostata dall’“anello terminale” che materialmente sfrutta al “vertice” che beneficia e governa (o non governa) la filiera.

1. Un fatto nuovo nel cuore di una trasformazione sociale: il lavoro povero urbano e il “mercato” come dispositivo di disciplina

Per capire perché il tema esplode oggi, e perché proprio così, è utile partire da un dato che spesso sfugge al giurista quando guarda solo alle qualificazioni contrattuali: il lavoro di piattaforma è la forma contemporanea più visibile del lavoro povero urbano, cioè di un lavoro che esiste, è massivo, è socialmente necessario, ma non garantisce un’esistenza dignitosa. Qui il diritto incontra la sociologia nella zona più sensibile: quella in cui “la libertà di scelta” è formalmente intatta ma sostanzialmente compressa dal bisogno.

Il rider è il simbolo di un mercato del lavoro che ha interiorizzato l’idea di disponibilità permanente. L’innovazione non è solo tecnologica; è culturale. Lavorare non è più entrare in un luogo, ma restare “agganciati” a un flusso. E il flusso è governato da un sistema reputazionale e premiale che, pur non essendo un ordine in senso classico, produce effetti analoghi: induce comportamenti, scoraggia deviazioni, seleziona chi resta e chi esce. Se l’accesso alle consegne è mediato da ranking, se la continuità lavorativa dipende da performance misurate in tempo reale, se l’opacità dei criteri rende impossibile contestare davvero una penalizzazione, allora il “mercato” smette di essere uno spazio neutro e diventa un dispositivo di disciplina.

È qui che la questione diventa inevitabilmente costituzionale prima ancora che giuslavoristica. Perché quando un sistema economico stabile produce redditi strutturalmente insufficienti, non siamo più davanti a una contrattazione sbilanciata ma a un problema di compatibilità dell’organizzazione con i principi dell’ordinamento. Ed è precisamente questo il punto su cui, secondo la cronaca giudiziaria, si è innestata l’azione milanese: la contestazione di compensi e condizioni ritenuti incompatibili con una soglia minima di dignità e con il parametro dell’art. 36 Cost., letta non come enunciazione programmatica, ma come criterio valutativo della sostenibilità del modello.

2. Il salto di scala: dal “caporale” all’architettura organizzativa (e all’algoritmo)

Sul piano giuridico, ciò che colpisce è il salto di scala nell’attribuzione della responsabilità. Nelle ricostruzioni giornalistiche dei provvedimenti, l’attenzione non si concentra su una singola violazione (il rider non pagato, il singolo abuso), ma sul modo in cui la piattaforma, attraverso un insieme di regole operative e di incentivi, organizza un mercato del lavoro diffuso. È la logica del “sistema” più che dell’evento.

In questo quadro, la categoria che torna con insistenza è quella, ormai entrata nel lessico pubblico, del caporalato e della sua proiezione “digitale”: un caporalato non più legato necessariamente all’intermediazione fisica in un campo o in un cantiere, ma a un’intermediazione algoritmica che, se combinata con condizioni di bisogno e con compensi molto bassi, può essere ricostruita come sfruttamento.

Qui sta uno dei nodi più delicati, e merita un commento istituzionale e non ideologico. L’estensione di categorie nate in contesti economici diversi a fenomeni nuovi è fisiologica nell’evoluzione del diritto: le fattispecie non cambiano al ritmo dell’innovazione. Tuttavia, l’operazione interpretativa deve essere condotta con cautela, perché il rischio di “penalizzazione sostitutiva” (il penale come surrogato di una regolazione mancante) è reale. In termini semplici: se il legislatore non definisce con chiarezza lo statuto del lavoro di piattaforma e gli standard minimi di remunerazione e tutela, la pressione sociale e istituzionale tende a scaricarsi sull’interprete penale. E l’interprete penale, per definizione, lavora con strumenti affilati.

La domanda, allora, non è se l’azione giudiziaria sia “giusta” o “sbagliata” in astratto. La domanda più seria è se l’ordinamento, così come oggi è scritto e applicato, riesca a distinguere con precisione tra: (a) forme di organizzazione efficienti ma dure; (b) forme di organizzazione che, per come sono progettate, producono sfruttamento prevedibile e sistemico. È questa distinzione a fare la differenza tra una risposta penale proporzionata e una risposta penale “regolatoria”.

3. Art. 36 Cost. come parametro sostanziale: retribuzione sufficiente, dignità, povertà lavorativa

Che cosa significa, concretamente, usare l’art. 36 come parametro? È qui che l’analisi deve evitare due scorciatoie: la prima è ridurre l’articolo a una clausola retorica; la seconda è trasformarlo in un tariffario rigido. La Costituzione, in questo punto, enuncia un principio che vive di concretizzazioni: “proporzionata e sufficiente” è un giudizio, non una cifra. Ma è un giudizio che, per non essere arbitrario, deve agganciarsi a indicatori sociali e a contesti reali.

La cronaca dei provvedimenti milanesi insiste su elementi come la “soglia di povertà”, la comparazione con minimi contrattuali e la condizione di bisogno dei lavoratori, fino a descrivere compensi ritenuti, in alcuni casi, drasticamente inferiori a parametri esterni. In questa prospettiva, l’art. 36 non opera come norma che “fissa” un salario, ma come norma che rende giuridicamente rilevante un fatto sociale: la povertà lavorativa come esito di un’organizzazione.

È un punto cruciale, perché sposta il baricentro. Non si discute solo del singolo contratto del rider. Si discute della compatibilità del modello di business con l’idea costituzionale di lavoro come base della cittadinanza sociale. È un discorso che riguarda anche l’art. 2 (doveri di solidarietà) e l’art. 3 (eguaglianza sostanziale), oltre che l’art. 41 (iniziativa economica privata non in contrasto con utilità sociale e dignità). In altre parole: la questione rider non è periferica; è una cartina di tornasole della tenuta del patto costituzionale nell’economia delle piattaforme.

4. Il controllo giudiziario come strumento “ibrido”: prevenzione, risanamento, compliance forzata

È a questo punto che entra in scena lo strumento scelto: il controllo giudiziario. Il dato, per come emerge dalle fonti giornalistiche e istituzionali, è che a Milano si è fatto ricorso a un meccanismo che non è semplicemente sanzionatorio, ma correttivo: un presidio dall’interno, con indicazioni operative e un monitoraggio che mira a produrre cambiamenti organizzativi.

Nel nostro ordinamento, il controllo giudiziario delle aziende è disciplinato, nel Codice antimafia, dall’art. 34-bis del d.lgs. 159/2011, che colloca la misura nell’area delle misure di prevenzione patrimoniali “diverse dalla confisca” e ne evidenzia la finalità di bonifica e vigilanza prescrittiva. È importante chiarire, con linguaggio istituzionale, che questa architettura nasce per contesti storicamente segnati dall’infiltrazione criminale e dalla necessità di preservare la continuità aziendale evitando l’effetto distruttivo della mera interdizione. Ma proprio perché è uno strumento “correttivo”, nel tempo ha assunto una vocazione più ampia: intervenire quando l’impresa non è un “nemico” da espellere dal mercato, ma un organismo da risanare perché genera valore, occupazione e servizi, pur essendo esposta a rischi gravissimi di illegalità.

Il punto, allora, è che il controllo giudiziario (così come l’amministrazione giudiziaria ex art. 34, nei casi in cui sia applicata) segnala una scelta di politica del diritto: non affidare tutto alla pena, ma usare il potere giudiziario per imporre una compliance che il mercato, da solo, non produce. Questo spiega perché il tema interessa, simultaneamente, imprese, procure e giudici: perché il perno non è la colpa morale, ma l’adeguatezza organizzativa.

5. Milano come laboratorio istituzionale: la Procura “regolatore” e i rischi della supplenza

È innegabile che la Procura di Milano stia svolgendo, di fatto, una funzione di spinta regolatoria. Non nel senso – semplicistico – di “fare politica”, ma nel senso più tecnico di colmare, con gli strumenti disponibili, un vuoto di tutela in un settore dove la produzione di valore economico è rapida e massiva, mentre la regolazione e la contrattazione collettiva faticano a imporre standard efficaci.

Questo produce due effetti.

Il primo è positivo: obbliga l’ecosistema a prendere sul serio il tema. L’argomento “sono autonomi, quindi il problema è loro” non regge più se, nella realtà, l’organizzazione è tale da determinare comportamenti e redditi. La seconda conseguenza è più ambivalente: se la regolazione viene realizzata prevalentemente attraverso il penale o attraverso misure giudiziarie, il rischio di disomogeneità e di incertezza aumenta. Non perché i magistrati siano “arbitrari”, ma perché le decisioni caso per caso, pur motivate, non sostituiscono un quadro generale stabile.

Questa ambivalenza è il cuore del discorso istituzionale. La magistratura può aprire una strada, segnalare un problema, imporre un cambio di prassi. Ma non può, da sola, “scrivere” uno statuto del lavoro di piattaforma. Qui il legislatore è chiamato a un compito che non è ideologico: definire standard minimi chiari, verificabili, e meccanismi di enforcement coerenti. Se ciò non avviene, la pressione continuerà a concentrarsi sull’interprete, con un effetto di oscillazione che non giova né alle imprese né ai lavoratori né alle stesse istituzioni.

6. Il nodo interpretativo: caporalato e piattaforme, tra analogia sociale e rigore penale

Una riflessione equilibrata non può evitare il nodo più delicato: la compatibilità tra la fattispecie di caporalato e il lavoro di piattaforma. È un nodo che non va affrontato con slogan, ma con consapevolezza della posta in gioco.

Da un lato, la dimensione sociale dello sfruttamento è evidente se i compensi risultano sistematicamente molto bassi e se l’organizzazione approfitta dello stato di bisogno di una platea ampia, spesso composta da persone vulnerabili, con scarsa capacità di negoziazione. Questo è un fatto, prima che una qualificazione.

Dall’altro lato, il diritto penale è il luogo del massimo rigore. L’estensione di categorie deve rispettare i confini della tassatività e dell’offensività. L’equilibrio, dunque, sta nel ricostruire con precisione il dato organizzativo: quali leve esercita la piattaforma? In che misura determina tempi e modalità? Qual è il grado effettivo di autonomia? Qual è la struttura dei compensi e quali sono i loro esiti concreti? Solo un accertamento serio di questi elementi consente di evitare due estremi ugualmente pericolosi: la negazione aprioristica del problema (“sono tutti autonomi, quindi nessuno sfruttamento”) e l’inflazione penale (“qualunque lavoro povero è caporalato”).

È qui che il riferimento all’algoritmo – nella misura in cui viene qualificato come strumento di organizzazione e controllo – assume un rilievo non simbolico ma probatorio: l’algoritmo, se è l’architettura del potere, è anche l’architettura della prova.

7. Il ruolo dell’amministratore giudiziario: da gestore “sostitutivo” a progettista di sostenibilità organizzativa

Se si vuole parlare con taglio operativo, la figura che più di tutte incarna il mutamento è quella dell’amministratore giudiziario (o del soggetto incaricato nell’ambito del controllo giudiziario). Troppo spesso questa figura viene raccontata con due cliché opposti: o come “commissario punitivo” che blocca l’impresa, o come “tecnico neutrale” che si limita a garantire continuità. In realtà, nei modelli moderni di controllo e amministrazione giudiziaria, l’amministratore è chiamato a un compito più difficile: trasformare l’organizzazione senza distruggere il valore.

Nel caso delle piattaforme digitali, questa missione è ancora più complessa, perché l’organizzazione non coincide con macchinari o reparti, ma con flussi informativi, criteri di allocazione, parametri reputazionali e sistemi di incentivo. Governare il rischio significa entrare nel cuore del modello. Non basta “raccomandare” più tutele: occorre capire se e come il sistema di assegnazione delle prestazioni produce dipendenza economica e compressione del reddito; occorre rendere trasparenti criteri che, per loro natura, tendono a essere opachi; occorre costruire presidi di audit e controllo che siano credibili per l’autorità giudiziaria e sostenibili per l’impresa.

Questo è il punto che interessa anche i GIP e le procure: la capacità dell’amministratore di trasformare la misura in un percorso serio, non cosmetico. E qui il rischio più grande, per tutti, è la “compliance di facciata”: procedure scritte, policy pubblicate, ma nessuna modifica reale dei meccanismi che generano sfruttamento. In una piattaforma, la differenza tra sostanza e facciata si vede in un luogo preciso: nei dati, nei log, nelle metriche, nella tracciabilità delle decisioni automatiche.

8. La responsabilità d’impresa come responsabilità di filiera del lavoro: oltre il perimetro contrattuale

La lezione di questi casi, se letta in profondità, è che la responsabilità d’impresa tende a spostarsi oltre il perimetro del contratto. Non perché il contratto non conti, ma perché il contratto, da solo, descrive sempre meno la realtà organizzativa.

Questo era già emerso nella moda: il brand non sfrutta direttamente, ma governa prezzi, tempi, volumi, e soprattutto decide quanto investire in controllo della filiera. È un potere economico che genera responsabilità. Ora lo stesso schema appare nelle piattaforme: la piattaforma non è “datore” nel lessico classico, ma è l’organizzatore effettivo del mercato. Il suo potere di determinare accesso al lavoro e livelli di reddito è un potere che produce doveri.

È in questo senso che i provvedimenti milanesi si collocano in una traiettoria europea e globale, anche al di là delle singole norme: l’idea che chi progetta sistemi complessi debba rispondere dei loro effetti sociali prevedibili. Non è “moralismo”; è la forma contemporanea della responsabilità organizzativa.

9. Quali esiti? La posta in gioco per imprese, istituzioni e diritto

Un saggio istituzionale non dovrebbe chiudersi con una conclusione “militante”, ma con un’indicazione della posta in gioco.

Per le imprese, la posta in gioco è chiara: la sostenibilità del modello non è più solo reputazionale. Diventa giuridica. E diventa tale non perché il diritto “odii” l’innovazione, ma perché l’innovazione organizzativa non può produrre, stabilmente e sistemicamente, un arretramento dei diritti fondamentali del lavoro.

Per le istituzioni giudiziarie, la posta in gioco è altrettanto chiara: usare strumenti forti (controllo giudiziario, misure di prevenzione, contestazioni penali) richiede rigore e proporzionalità. La credibilità dell’intervento dipende dalla capacità di distinguere tra modelli da risanare e modelli intrinsecamente incompatibili con i principi dell’ordinamento, senza scivolare né nella demonizzazione dell’impresa né nell’indulgenza verso l’illegalità.

Per il legislatore, la posta in gioco è decisiva: se non si costruisce uno statuto del lavoro di piattaforma capace di tenere insieme flessibilità e dignità, la supplenza interpretativa continuerà. E continuerà a produrre conflitto, contenzioso e incertezza. Non è un esito inevitabile; è un esito politico-istituzionale.

In conclusione, i casi Glovo/Foodinho e Deliveroo, così come raccontati dalle fonti di questi giorni, non sono soltanto “casi giudiziari”: sono un punto di osservazione privilegiato su una trasformazione più ampia, in cui il diritto tenta di rincorrere l’economia delle piattaforme con strumenti costruiti in epoche diverse, adattandoli per proteggere ciò che resta invariato: la dignità del lavoro come fondamento dell’ordine costituzionale.